Corsi per Apprendisti

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Cosa si intende per Apprendistato

Il contratto di Apprendistato rappresenta lo strumento privilegiato per l’occupazione giovanile. Consente ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e acquisire una specifica professionalità, attraverso un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo.

Le aziende che assumono con il contratto di apprendistato possono godere dei seguenti benefici:

  • a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
  • l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

L’azienda che assume un apprendista è tenuta a trasmettere le competenze pratiche base e trasversali e le conoscenze tecnico-professionali ai propri apprendisti, attraverso un’attività formativa che va ad integrarsi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.

I percorsi di formazione sulle conoscenze tecnico-professionali restano in capo all’impresa, che si impegnerà ad organizzare le attività, sia all’interno che all’esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva su cui vengono indicati gli obiettivi formativi da conseguire in relazione alle qualifiche professionali.

I percorsi di formazione sulle competenze base e trasversali invece vengono realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome, in particolare dagli Enti di formazione accreditati ad esse, e trattano generalmente i seguenti ambiti:

  • relazioni e comunicazione in ambito lavorativo;
  • economia e organizzazione aziendale;
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa;
  • sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • competenze linguistiche e informatiche.

La disciplina dell’apprendistato è oggi normata dal d.lgs. 81/2015.

 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi destinati agli Apprendisti, Agenzia DBSI eroga percorsi modulari di formazione per l’Apprendistato. Laddove possibile segnaliamo Risorse Economiche che consentono di erogare la formazione in modo finanziato.

Per ulteriori informazioni di seguito i nostri contatti:

info@agenziadbsi.it

staff.sa@agenziadbsi.it

02 94552435

L’Obbligo formativo

L’obbligo formativo per gli apprendisti assunti con l’art.44 – Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, prevede lo svolgimento di un monte ore di formazione base e trasversale, integrata con una parte di formazione professionalizzante, normata dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda.

Le Linee Guida Nazionali e Regionali prevedono che la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali venga differenziata a seconda del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, ed è così differenziata:

  • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
  • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

È specificato inoltre che l’apprendista deve essere avviato/a alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione.

La formazione trasversale si definisce esterna, in quanto si svolge presso enti accreditati, come Agenzia DBSI, e può essere attualmente finanziata, nel rispetto di determinati requisiti, da risorse erogate dalle Città Metropolitane, mentre la formazione professionalizzante generalmente viene svolta – on the job – in azienda.

Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

 

I destinatari delle Doti apprendistato relative alla formazione di base e trasversale sono apprendisti assunti:

  • con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015;
  • presso aziende con sede legale in Regione Lombardia e operativa localizzata in Città metropolitana di Milano (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte). Città Metropolitana di Milano si riserva, su preventiva richiesta, di ammettere deroghe per i destinatari assunti presso aziende con sede operativa situata in territori limitrofi, ma aventi sede legale in Regione Lombardia;
  • la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1° gennaio 2024 per apprendiste/i per le/i quali sia stato attivato il primo modulo formativo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, oppure successivamente al 1° gennaio 2023 per apprendiste/i che devono svolgere moduli formativi base intermedi e avanzati;
  • la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo trasversale entro sei mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le aziende che non sono in grado di dimostrare di essersi attivate concretamente per la formazione delle/degli apprendiste/i entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico;
  • che non abbiano in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per i medesimi contenuti, anche in precedenti rapporti di lavoro.

Le sanzioni

I controlli, relativi agli obblighi formativi previsti dall’applicazione dei contratti di apprendistato, sono svolti sia agli Ispettori del Lavoro che dagli ispettori dell’INPS.

Sotto il profilo delle sanzioni, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per le violazioni di minore rilevanza, invece, vengono riproposte le sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.

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