Corsi per Apprendisti

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Cosa s'intende per Apprendistato

L’Apprendistato è un contratto ​ finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l’azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un’attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.

La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi.

Il livello di inquadramento contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione.

Al termine del periodo di apprendistato, l’impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo.

L’adempimento degli obblighi formativi nei confronti dell’apprendista consente all’impresa di usufruire di benefici contrattuali e fiscali previsti dalla normativa in materia di apprendistato.

La disciplina dell’apprendistato è oggi normata dal d.lgs. 81/2015.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi destinati agli Apprendisti , DBSI eroga percorsi modulari di  formazione per l’Apprendistato. Laddove possibile segnaliamo Risorse Economiche che consentono di erogare la  formazione in modo finanziato.

info@agenziadbsi.it

02 56805571

L’Obbligo formativo

L’obbligo formativo per gli apprendisti assunti con l’art.44 – Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, prevede lo svolgimento di un monte ore di formazione trasversale, che dipende dal titolo di studio dell’apprendista e una parte di formazione professionalizzante, normata dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda.

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

  • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
  • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

La formazione professionalizzante generalmente viene svolta – on the job – in azienda, mentre la formazione trasversale si definisce esterna, in quanto si svolge presso enti accreditati e può essere attualmente finanziata, nel rispetto di determinati requisiti, da risorse erogate dalle Città Metropolitane.

I destinatari delle Doti apprendistato relative alla formazione di base e trasversale sono apprendisti assunti:

  • con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015;
  • presso aziende con sede legale in Regione Lombardia e operativa localizzata in Città metropolitana di Milano (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte).
  • Città Metropolitana di Milano si riserva, su preventiva richiesta, di ammettere deroghe per i destinatari assunti presso aziende con sede operativa situata in territori limitrofi, ma aventi sede legale in Regione Lombardia;
  • la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1° gennaio 2023 per apprendisti/e per i quali/le quali sia stato attivato il primo modulo formativo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, oppure successivamente al 1° gennaio 2022 per apprendisti/e che devono svolgere moduli formativi base intermedi e avanzati;
  • la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le aziende che non sono in grado di dimostrare di essersi attivate concretamente per la formazione degli/delle apprendisti/e entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico;
  • che non abbiano in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per i medesimi contenuti, anche in precedenti rapporti di lavoro.

Le sanzioni

I controlli, relativi agli obblighi formativi previsti dall’applicazione dei contratti di apprendistato, sono svolti sia agli Ispettori del Lavoro che dagli ispettori dell’INPS.

Sotto il profilo delle sanzioni, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per le violazioni di minore rilevanza, invece, vengono riproposte le sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.

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