Corsi per Apprendisti

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Cosa s'intende per Apprendistato

L’Apprendistato è un contratto ​ finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l’azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un’attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi destinati agli Apprendisti , DBSI eroga percorsi modulari di  formazione per l’Apprendistato. Laddove possibile segnaliamo Risorse Economiche che consentono di erogare la  formazione in modo finanziato.

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Che tipo di contratto è l’Apprendistato

L’Apprendistato è un contratto ​ finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l’azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un’attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.

La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi.

Il livello di inquadramento contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione.

Al termine del periodo di apprendistato, l’impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo.

Negli anni, tale formula lavorativa ha riscontrato un sempre crescente successo nel mercato del lavoro, molti sono oggi i rapporti lavorativi regolamentati in questo modo, si parla di oltre mezzo milione di contratti attivi.

L’adempimento degli obblighi formativi nei confronti dell’apprendista, consente all’impresa di usufruire di benefici contrattuali e fiscali previsti dalla normativa in materia di apprendistato.

La disciplina dell’apprendistato è oggi normata dal d.lgs. 81/2015. Il decreto, oltre alla stipula dei contratti di apprendistato per i giovani dai 15 ai 29 anni, ha introdotto due nuove opportunità:

  • per i lavoratori percettivi di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione di essere assunti, come apprendisti indipendentemente dall’età anagrafica, ai sensi dell’art.47
  • il comma 8 del predetto articolo, riconosce la possibilità per le aziende multilocalizzate, di poter effettuare nella provincia dove hanno sede legale, la formazione degli apprendisti

L’Obbligo formativo

L’obbligo formativo per gli apprendisti assunti con l’art.44 – Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, prevede lo svolgimento di un monte ore di formazione trasversale, che dipende dal titolo di studio dell’apprendista e una parte di formazione professionalizzante, normata dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda.

Gli standard minimi di Regione Lombardia (D.g.r. 25 gennaio 2012 – n. IX/2933 e Aggiornamento  della disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato con Delibera regionale n. X/4676 del 23 dicembre 2015) per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

  • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
  • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

La formazione professionalizzante generalmente viene svolta – on the job – in azienda, mentre la formazione trasversale si definisce esterna, in quanto si svolge presso enti accreditati e può essere attualmente finanziata, nel rispetto di determinati requisiti, da risorse erogate dalle Città Metropolitane.

I destinatari delle Doti apprendistato relative alla formazione di base e trasversale sono apprendisti assunti:

  • in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015;
  • presso aziende con sede legale o operativa localizzata in Città Metropolitana,
  • la cui assunzione sia stata effettuata a partire dal 1° gennaio 2020;
  • la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi alla prima annualità entro 6 mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le aziende che non si sono attivate entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico.

Laddove non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata o non possano accedervi per mancanza di requisiti, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa.

 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, DBSI eroga percorsi modulari di formazione:

  • finanziati dalla Città Metropolitana di Milano, per le aziende di Milano e Provincia e per le aziende multilocalizzate che hanno sede legale  in Milano o provincia
  • privati, previa analisi del percorso formativo dell’apprendista, per tutte le aziende che non hanno i requisiti per aderire ai finanziamenti del bando 2021

Qualora le risorse economiche messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Milano siano esaurite, DBSI è in grado di proporre, a seconda dei requisiti, anche altre opzioni finanziate oltreché una vantaggiosa offerta, andando incontro alle specificità dell’azienda richiedente e consentendo di adempiere agli obblighi legislativi in materia di apprendistato, al fine di garantire la copertura e di evitare dispendiose sanzioni.

Le sanzioni

I controlli, relativi agli obblighi formativi previsti dall’applicazione dei contratti di apprendistato, sono svolti sia agli Ispettori del Lavoro che dagli ispettori dell’INPS.

Sotto il profilo delle sanzioni, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per le violazioni di minore rilevanza, invece, vengono riproposte le sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.

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